Il giudice sportivo di Serie D, il notaio Francesco Riccio, ha respinto il reclamo presentato dell’A.S.D. S Felice Gladiator dopo la sconfitta con il Real Metapontino al quale additava la posizione non regolare di Alessandro Caridi che secondo il Gladiator non poteva essere schierato a causa di precedente squalifica.
Dopo aver esaminato tutta la documentazione, invece il Giudice Sportivo, ha rilevato che il calciatore che all’epoca dei fatti era tesserato con la società Rende, ed ha scontato con tale società la squalifica per tre gare, interamente nel corso del Campionato di Lega Pro 2013/14, poiché il calciatore Alessandro Caridi non veniva impiegato in nessuna delle prime tre giornate del campionato. Per questo il Giudice sportivo ha respinto il reclamo, convalidato il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Real Metapontino – S. Felice Gladiator 2-0 e addebitato sul conto della S.Felice Gladiator la tassa di reclamo.