La presidente dell’associazione ‘Lucani insieme’ (Luci), Carmen Lasorella, candidata alla carica di governatore della Basilicata, chiederà al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di promuovere la questione di legittimità costituzionale su otto punti della legge elettorale regionale approvata lo scorso 11 agosto.
Lo ha annunciato la stessa Lasorella a Potenza, in una conferenza stampa.
Di seguito il testo del suo intervento e gli otto punti alla base del ricorso.
“Dobbiamo parlare di una cosa che riguarda tutti i cittadini lucani: ė garantito il diritto ad un corretto svolgimento delle elezioni in Basilicata, con la nuova legge regionale, che ha smontato quella precedente? Perché il corretto esercizio del voto è il primo presupposto del nostro sistema, della nostra Repubblica democratica.
Intanto, ricordiamo le condizioni in cui è stata varata quella legge: è stata approvata l’ultimo giorno utile prima delle ferie, a tarda sera, l’11 di Agosto, dopo un numero infinito di rinvii, con la presenza di soli consiglieri di maggioranza, sul filo del numero legale, pressoché alla fine della consiliatura, è stata promulgata dal vice presidente della Giunta, essendo il presidente eletto ristretto agli arresti domiciliari e sospeso dall’incarico in base alla legge Severino.
Bene. Questo costituzionalmente non rileva, ma analizzato il testo di questa legge, la 20/20 del 2018, l’associazione che ho il piacere di presiedere, “LUCi. LUCANI insieme” , costituita con atto pubblico a Potenza a mezzo del notaio Dilizia, ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiedendo di voler promuovere, ai sensi dell’art. 127della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle legge regionale 20 agosto n.20 varata dal Consiglio regionale poco più di un mese fa.
I motivi di ricorso riguardano:
1) il computo dei voti, in particolare con riferimento a quelli attribuiti al solo candidato presidente
2) il meccanismo che è stato orchestrato per il voto di preferenza, che presenta il rischio di riconoscibilità e conseguentemente di condizionamento del voto .
3)il sistema delle soglie di sbarramento,
4) l’’individuazione del candidato che subentra nel caso di dimissioni del candidato Presidente miglior perdente eletto consigliere regionale
5)il meccanismo di opzione per il candidato consigliere plurieletto
6) la terzietà degli organi preposti alla gestione ed al controllo del procedimento elettorale
7) il meccanismo della “supplenza” del primo dei non eletti al posto del consigliere nominato assessore
8) Ed infine un profilo di contraddittorietà intrinseca della legge su un aspetto essenziale della medesima legge, quale quello dell’espressione del voto, con particolare riferimento alla questione del voto disgiunto.
1. Incostituzionalità dell’art. 17, comma 3, secondo periodo, per contrasto con l’art. 3 (principio di uguaglianza) e con l’art. 48 (principio di uguaglianza del voto) della Costituzione, nella parte in cui non contempla l’attribuzione del voto espresso per il solo candidato Presidente anche alla lista o alle liste collegate.
2. Incostituzionalità dell’art. 17, comma 4 della in relazione all’art. 48, secondo comma, della Costituzione (possibile condizionamento e controllo illecito del voto di preferenza, con conseguente violazione del principio di segretezza e di libertà del voto).
3. Incostituzionalità dell’articolo 19 (soglia di sbarramento per le liste circoscrizionali, i gruppi e le coalizioni di liste) per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione oltre che con l’articolo 122 della medesima Costituzione e con i principi generali della legislazione statale sanciti dalla legge n. 165 del 2004.
4. Incostituzionalità dell’art. 2 comma 5, in relazione all’art. 20, comma 5, lettera c) relativo all’individuazione del candidato subentrante in caso di dimissioni del candidato Presidente eletto consigliere regionale per aver ottenuto il secondo miglior risultato, per contrasto con l’art. 3 (principio di ragionevolezza) e con l’art. 48 della Costituzione (uguaglianza del voto).
5. Incostituzionalità dell’art. 10, comma 6, secondo e terzo periodo, nella parte in cui attribuisce al candidato plurieletto la facoltà di opzione, per contrasto con i gli articoli 3 e 48 della Costituzione.
6. Incostituzionalità degli articoli 8, 12, 13, 18 e 20 nella parte in cui prevedono, rispettivamente la composizione degli uffici centrali circoscrizionali e l’attribuzione a questi ultimi ed alla Commissione di garanzia statutaria istituita ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto delle funzioni di governo e di garanzia del procedimento elettorale, per contrasto con gli articoli 1, 48 e 122 della Costituzione.
7. Incostituzionalità dell’art. 23 (supplenza e surroga dei consiglieri assessori) per violazione dell’art. 122 della Costituzione (elettività dei consiglieri regionali), dei principi generali della legislazione statale sanciti dalla legge 2 luglio 2004 n.165, nonché per contrasto con gli articoli 25 (elettività del consiglio regionale), 36, comma 1 (assenza di vincolo di mandato), 36, commi 2, 3 e 4 (Immissione nelle funzioni all’atto della proclamazione e cessazione in caso morte, decadenza e dimissioni), 51, comma 2 (non incompatibilità delle cariche di assessore e di consigliere regionale), art. 51 comma 4 (sfiducia individuale nei confronti di un assessore) dello Statuto della Regione Basilicata, approvato con approvato con la Legge Statutaria n.1 del 17/11/2016 “Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata” e pubblicato sul BUR n.42 del 17/11/2016
8. Contrasto con l’art. 122 primo comma della Costituzione e con l’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza) per manifesta contraddittorietà delle relative disposizioni su un punto qualificante della legge stessa (voto disgiunto) con conseguente inapplicabilità delle disposizioni concernenti l’espressione del voto e, conseguentemente, della legge nel suo complesso
Per le sopra elencate ragioni l’Associazione politica LUCi. LUCANI insieme ha inoltrato un’istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte affinché voglia promuovere dinanzi alla Corte costituzionale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale sopra richiamata, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
Sono particolarmente orgogliosa, che nel silenzio generale, di movimenti e partiti, un’associazione appena nata di cittadini per i cittadini, si sia preoccupata concretamente di garantire il diritto ad una corretta espressione del voto, rivolgendosi come il nostro sistema democratico consente al Presidente del Consiglio, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri vorrà promuovere innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità di questa legge regionale, approvata nella calura di agosto, con un voto risicato, nella disattenzione generale.
Naturalmente, si tratterà di una valutazione tecnico-politica, anzi, politica e tecnica. Ci sono anche le vie ordinarie, vedremo”.