Ci sono voluti tre gradi di giudizio ma alla fine la Libertas Scanzano ha riottenuto la meritata vittoria conquistata sul campo del Viagrande lo scorso 20 ottobre.
Una vittoria che permette agli jonici di tornare ad essere imbattuti in questa stagione e di consolidare il primato in classifica, portando a più quattro il vantaggio sui “cugini” dell’Avis Borussia Policoro.
I ricorsi hanno fatto chiarezza su alcuni vuoti normativi che hanno coinvolto (suo malgrado) il club rossonero, a cui era stata inflitta la sconfitta a tavolino per 6-0 nella gara di Viagrande.
Il motivo?
La Libertas Scanzano aveva a referto il calcettista Tamburrano, under 21 italiano, ma nato all’estero (Brasile ndr), dunque non conforme ai canoni normativi dei famosi “nati in Italia”.
Delle pieghe legislative si è occupato Giuseppe Tambone, il quale ha perorato la causa della società jonica.
Alla fine la sua pervicacia ha avuto la meglio con l’accoglimento, in data odierna, del ricorso da parte dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva.
“La società lucana – attacca Tambone – ha dato agio a quella che era una mia sensazione.
Dal principio di questa vicenda, nelle modalità in cui mi era stata prospettata dai dirigenti rossoneri, avevo compreso che ci fosse qualche discrasia normativa.
Sono emersi tantissimi paradossi in questa vicenda tra i quali quello della cittadinanza del ragazzo”.
Forse è esagerato parlare di pseudo “sentenza Bosman” per il calcio a 5, ma di sicuro l’accoglimento del ricorso potrebbe mutare alcuni scenari normativi: “Prevedibilmente nell’ambito del calcio a 5 ci sarà da rivedere questa norma.
E’ chiaro che lo sport si evolve di pari passo con la società civile.
Questo ci ha portato ad una società multietnica della quale bisogna tenere conto.
Ci sono delle regole che sono anacronistiche.
Ad onore di verità ho lavorato in collaborazione con l’avvocato Luigi Toppeta scavando nella normativa Federale anche a livello di Fifa e di Cio.
Non abbiamo trovato nulla di simile.
Di fatto nel calcio a 5 erano state create delle categorie particolari di calcettisti: stranieri, italiani nati e residenti, italiani residenti ma non nati e italiani nati ma non residenti.
Qualcosa di insostenibile sia a livello della legislazione dello Stato italiano sia a livello di convenzioni internazionali.
Abbiamo citato, in tutti i gradi di giudizio, anche degli articoli del Codice Civile con specifico riferimento ai minori adottati da famiglia italiana che è appunto il caso dell’atleta Tamburrano: italiano a tutti gli effetti.
Il paradosso del ragazzo è questo: convocabile per la Nazionale Italiana di calcio e di qualsiasi altra rappresentativa del Coni per i giochi olimpici, ma straniero per il calcio a 5.
Questo è un paradosso clamoroso.
Non saprei dire oggi, quali potranno essere gli sviluppi a livello normativo di questa sentenza che ha acclarato la legittimità del giocatore di partecipare alla gara tra Libertas e Viagrande.
Questo precedente, comunque, sarà utile sia per il calcio a 5 che per altri sport”
IL DISPOSITIVO DELLA DECISIONE
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2013, presentato in data 3 gennaio 2013 dall?Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Scanzano contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti e della Società Sportiva Dilettantistica
Viagrande calcio a 5 s.r.l. avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC, di cui ai C.U. nn. 89 e 99 del 2012, confermativa della decisione del Giudice Sportivo FIGC che ha inflitto alla società ricorrente la sanzione della perdita della gara del 20.10.2012 – “Viagrande Calcio a 5 s.r.l. – Libertas Scanzano” -, con il punteggio di 0-6, per non aver provveduto la società Libertas Scanzano a schierare nel suddetto incontro un numero di calciatori conforme alle specifiche disposizioni contemplate dal C.U. n. 1/2012, relativamente al Campionato Nazionale di Serie B,
ACCOGLIE il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
SPESE compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 13 febbraio 2013.
Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa
Depositato in Roma il 13 febbraio 2013.
Il Segretario
F.to Alvio La Face